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Legge Nazionale N.157 del 1992 (PDF)

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Campania - Normativa per la detenzione di fauna autoctona

Le leggi e i regolamenti relativi alla regione Campania per la detenzione e l'allevamento amatoriale degli uccelli appartenenti alla fauna autoctona

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 10-04-1996 REGIONE CAMPANIA

" Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell' attività venatoria in Campania"

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA

N. 22 del 19 aprile 1996 Il Consiglio Regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 14

Allevamenti privati

  • Gli allevamenti privati di specie cacciabili possono essere a scopo di ripopolamento, alimentare, amatoriale,ornamentale o per la cessione quali richiami vivi per la caccia da appostamento. Inoltre possono essere allo stato naturale o di tipo intensivo:
  1. Centri privati di produzione della selvaggina allo stato naturale a scopo di ripopolamento o alimentare. La Giunta Regionale, con decreto del Presidente, sentito il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Regionale può autorizzare l' istituzione di centri privati di produzione della selvaggina allo stato naturale con esclusione nell' impianto di qualsiasi attività venatoria. Nel caso in cui l' allevamento sia gestito da impresa agricola singola, consortile o cooperativa, con una superficie minima di 150 ettari in zone riconosciute svantaggiate ai fini dell' agricoltura, con il decreto di concessione, è possibile consentire al titolare ed a persone dallo stesso incaricate, nel rispetto delle norme della presente legge e della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il prelievo di mammiferi ed uccelli in stato di cattività con i mezzi di cui al successivo articolo 20. La concessione è subordinata al pagamento di una tassa di concessione regionale annuale di L. 539.000 ed alla osservanza di un apposito disciplinare contenente le modalità di esercizio dell' attività che sarà emanato, con il decreto di concessione, dal Presidente della Giunta Regionale. La selvaggina prodotta potrà essere venduta previa autorizzazione del Presidente dell' mministrazione Provinciale che può esercitare il diritto di prelazione al prezzo corrente di mercato. L' inosservanza del disciplinare comporta l' immediata revoca della concessione;
  2. Centri privati di produzione della selvaggina a scopo ripopolamento di tipo intensivo. I centri sono autorizzati con decreto del Presidente della Giunta Regionale, assentito il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Regionale, previa approvazione del progetto di impianto da parte dell' INFS. I centri sono soggetti ad una tassa di concessione regionale annuale di L. 539.000. Il mancato pagamento comporta la revoca della concessione;
  3. I Centri privati di allevamento a scopo alimentare, amatoriale o ornamentale sono a carattere familiare o industriale:
  • Allevamenti di ungulati, conigli selvatici, lepri,galliformi e anatidi a scopo alimentare, a carattere familiare.
  • Fanno parte di questa categoria gli allevamenti che presentano le seguenti caratteristiche:
  • cinghiali per un numero complessivo non superiore a 5 capi. Per il conteggio del numero dei capi non vengono considerati i soggetti nati nell' anno;
  • conigli selvatici non più di 70 capi, non vengono considerati i soggetti di età inferiore a 60 gg;
  • fagiani non più di 50 capi
  • lepri non più di 10 capi non considerando nel numero i soggetti fino a tre mesi;
  • quaglie non più di 100 capi;
  • germano reale non più di 25 capi. L' autorizzazione viene rilasciata dall' Assessore Regionale competente a persona nominativamente indicata;
  1. Allevamenti a scopo alimentare e amatoriale che rivestono carattere industriale. Rientrano nella suddetta categoria gli allevamenti che prevedono un numero di capi superiore a quello massimo previsto per gli allevamenti di cui al precedente punto 1. L' autorizzazione viene rilasciata dalla Giunta Regionale previa presentazione da parte dell' interessato, al Settore Foreste Caccia e Pesca, di istanza corredata della seguente documentazione:
  • titolo di possesso del fondo da utilizzare per l' allevamento con allegato estratto di mappa;
  • dettagliata relazione tecnico - economica;
  • grafici delle strutture dell' allevamento da realizzare vistati dall' Ufficio sanitario competente per Comune e relativo computo metrico estimativo;
  • licenza edilizia ove le strutture da realizzare lo richiedano.

L' autorizzazione di cui al presente punto è soggetta a tassa di concessione regionale di importo pari alla tassa di cui al comma 1 , secondo punto, del presente articolo.

  1. Allevamenti a scopo ornamentale o amatoriale di fauna autoctona od esotica.
  • A) La Giunta Regionale, con atto deliberativo, autorizza gli allevamenti di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna autoctona od esotica a scopo ornamentale ed amatoriale;
  • B) I permessi ed autorizzazioni di cui al punto precedente vengono rilasciati a persone nominativamente indicate;
  • C) Le attività amatoriali di ornicultura e relative alla nidificazione ed all' allevamento in cattività , nonchè alla creazione di ibridi, possono essere svolte esclusivamente con i soggetti appartenenti alle famiglie dei fringillidi, dei passeridi, degli emberizidi e dei fasianidi;
  • D) Le autorizzazioni di cui al punto C) sono rilasciate dal Presidente dell' Amministrazione Provinciale competente;
  • E) I soggetti ottenuti dagli allevamenti debbono essere muniti di anelli inamovibili riportanti l' anno di nascita, il numero progressivo del soggetto e la matricola dell' allevatore;
  • F) L' allevatore è tenuto, altresì , a denunciare alla Provincia, entro il mese di dicembre di ogni anno, i soggetti nati nel proprio allevamento nel corso dell' anno indicando i dati riportati sui singoli anelli dei soggetti; è inoltre tenuto a compilare un registro personale dove devono essere indicati tutti i soggetti presenti nell' allevamento. Eventuali nuovi acquisti o scambi devono essere denunciati entro tre giorni all' Amministrazione Provinciale;
  • G) In occasione della prima denuncia gli allevatori sono tenuti ad indicare i numeri degli anelli apposti ai soggetti in loro possesso alla data dell' entrata in vigore della presente legge;
  • H) Le Amministrazioni Provinciali istituiranno un registro contenente i dati di ogni allevatore autorizzato;
  • I) Le Amministrazioni Provinciali autorizzeranno le manifestazioni ornitologiche nelle quali potranno essere esposti eclusivamente soggetti compresi nelle denunce di cui ai commi precedenti.
  1. La mancata osservanza delle norme di cui alla presente lett c) comporta le sanzioni stabilite dal successivo articolo 32 comma 1 lett c) e l' immediata revoca dell'autorizzazione.
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